Il
personale dello Studio ha da tempo avuto a cuore di approfondire le tematiche
relative all’istituto dell'
attività di franchising.
Secondo
l’articolo 1 della legge n. 129/04, il contratto di franchising o affiliazione
commerciale è quel contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte
concede la disponibilità all’altra (verso corrispettivo) di un insieme di
diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi ai marchi, alle
denominazioni commerciali, alle insegne, ai modelli di utilità, disegni,
diritti d’autore, know-how, brevetti e assistenza o consulenza tecnica e
commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di
affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati
beni o servizi.
Si tratta
in sostanza di una tipologia di collaborazione che vede da una parte un’azienda
con una formula di collaborazione commerciale consolidata (affiliante o
franchisor) e dall’altra una società o una persona fisica (affiliato o
franchisee) che aderisce a questa formula.
La forma
e il contenuto del contratto sono delineati dall’ articolo 3 della legge n.
129/2004, che prevede che il contratto di franchising debba essere stipulato
per iscritto sotto pena di nullità. Ai sensi del richiamato articolo 3 devono
essere espressamente indicati:
- L’ammontare
degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso.
- Le
modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l'eventuale indicazione di
un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato.
- L’ambito
dell'eventuale esclusiva territoriale.
- La specifica
descrizione del know-how.
- L’indicazione
dei servizi d'assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento
e formazione offerti dall'affiliante.
- Le
condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto.
- La durata
che, se a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni.